Pubblicazione sul sito internet entro il 30 giugno di ogni anno
La Legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita" convertito L. 28/6/2019 n. 58) ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli Enti non profit.
Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalla Circolare del Ministero del Lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2019 en. 6 del 25 giugno 2021.
La normativa vigente stabilisce che le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti. In denaro o in natura, (pari o superiori a 10.000 euro) ma privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
I soggetti erogatori considerati dalla normativa sono: pubbliche amministrazioni; società controllate da PA; società in partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell'art. 2 bis D.Igs. 33/2017).
Il termine per l'adempimento è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell'anno precedente.
Non rientrano nei contributi ricevuti da "pubblicare" anche le somme derivanti del 5 per mille.
Alla luce di ciò, riepilogando gli ETS (Associazioni, Onlus, fondazioni) che nel 2025 hanno ricevuto contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro sono obbligate a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro il 30 giugno 2026.
COME DARNE PUBBLICAZIONE
Le Associazioni, le fondazioni e le Onlus devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono. Solo le imprese, e le cooperative sociali, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.
SANZIONI
In caso di inosservanza è prevista una sanzione economica pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro e resta l'obbligo della pubblicazione.
Qualora non si provveda, entro 90 giorni dalla contestazione, trova applicazione l'ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme.
La sanzione amministrativa è applicata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, in difetto, dal Prefetto competente.
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