Il Codice del Terzo Settore (l’art. 18, comma 1) stabilisce l’obbligo per tutti gli ETS che si avvalgono di volontari di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.
Tale obbligo include anche i volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale (in occasione di eventi o manifestazioni).
Per ulteriori informazioni sul servizio, contattare le sedi di Asti e Alessandria ai consueti recapiti.
Documenti:
Decreto Ministeriale 6 ottobre 2021